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La
pubblicità sanitaria su Internet
Dall'Ordine dei Medici di
Firenze riceviamo questa interessante nota
In
questo periodo sono state particolarmente numerose le richieste
di chiarimenti in materia di pubblicità sanitaria su
Internet. Da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine
dei Medici di Firenze furono già emanate nell'Aprile
2000 delle precise Linee Guida che regolamentavano la presenza
di medici, odontoiatri e strutture sanitarie in rete; è
infine di questo Febbraio la circolare FNOMCeO in cui si afferma
che tutti i siti Web di medici e odontoiatri devono essere preventivamente
autorizzati dall'Ordine di appartenenza del professionista richiedente
a mezzo nulla-osta. Evidentemente queste notizie non sono ancora
giunte a conoscenza di tutti i colleghi e sull'argomento persiste
un po' di confusione.
E' quindi necessaria una sintesi della normativa attualmente
vigente ad uso e consumo di tutti i professionisti che desiderano
ottenere una maggiore visibilità con gli strumenti informatici
ma anche di quelli che fruiscono della rete come utenti e che
possono fornire un efficace ausilio alle Commissioni Deontologiche
nel rilevamento di eventuali comportamenti illeciti.
La legge 175/92 e successive modifiche (42/99 e 362/99) che
disciplina la materia della pubblicità sanitaria in generale,
non prevedeva alcuna forma di regolamentazione di questa particolare
tipologia di pubblicità; ma si è ritenuto opportuno
salvaguardare lo spirito del Codice Deontologico in merito al
diritto del cittadino di una libera e consapevole scelta del
curante e alla necessità di preservare il corretto rapporto
trai colleghi nel rispetto del decoro professionale.
Pertanto da parte del Consiglio Direttivo Provinciale è
stato deliberato che dell'apertura del sito Web deve essere
data comunicazione all'Ordine, indicandone chiaramente indirizzo
e contenuti. In conformità con la citata circolare FNOMCeO,
si ritiene oggi opportuna anche la richiesta di nulla-osta preventiva
e in ogni caso l'Ordine si riserva di svolgere controlli per
verificare il contenuto dei messaggi diffusi. Questi devono
contenere unicamente informazioni corrette, obiettive e veritiere,
evitando qualsiasi forma di comparazione dell'attività
fra colleghi nel tentativo di far apparire qualitativamente
migliore la propria.
Non
devono essere presenti spazi pubblicitari, né di aziende
farmaceutiche né di enti o organismi pubblici o privati
operanti nel settore sanitario; sono invece consentiti gli spazi
pubblicitari tecnici che forniscono strumenti utili alla navigazione,
ad es. software per scaricare files o leggere documenti ed anche
l'utilizzo di strumenti di controllo e monitoraggio degli
accessi da parte del proprietario del sito. Possono essere presenti
zone riservate ai professionisti medici o odontoiatri contenenti
materiale informativo specifico, preventivamente autorizzato
dall'Ordine, per l'accesso alle quali sia necessario l'uso
di una password e la compilazione di apposito form di registrazione
da parte dell'utente.
Il professionista titolare del sito deve indicare nella home
page il numero di iscrizione all'Albo professionale della provincia
di residenza; può presentare il proprio curriculum e
le esperienze lavorative, ma non è attualmente consentita
la menzione dell'eventuale pratica di medicine non convenzionali.
Il sito deve contenere indicazioni chiare sulle modalità
organizzative della propria attività professionale (es.
orari, istruzioni per la prenotazione delle visite ecc) e può
prevedere anche pagine sulla prevenzione e sull'educazione
sanitaria inerenti la disciplina esercitata.
E' possibile informare il pubblico delle eventuali convenzioni
stipulate dal professionista con associazioni di mututalità
volontaria e possono essere riportate le tariffe praticate nell'esercizio
della professione, fermo restando l'obbligo del rispetto del
tariffario nazionale di cui al DPR 17/02/92.
Sono infine consentite consulenze tramite e-mail, purché
nel sito compaia chiaramente l'apposito avviso specificante
la natura di mero suggerimento delle risposte, che non possono
in alcun modo sostituire la diagnosi formulata dopo visita diretta
del paziente.
[fonte: Ordine dei Medici di Firenze,
febbraio 2004]
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