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La cartella clinica deve essere leggibile:
lo ha detto l'Autorità Garante della Privacy
Se
la cartella clinica è illeggibile per la grafia di
chi l'ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni
in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità
delle informazioni è la prima condizione per la loro
piena comprensione.
Lo ha precisato l'Autorità Garante della Privacy accogliendo
il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato
da parte dellazienda ospedaliera cui si era rivolto
chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati
personali contenuti nella sua cartella clinica. In risposta
aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo
parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli
autori e quindi incomprensibile.
Nel provvedimento l'Autorità ha sottolineato la specifica
tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone
al momento dellaccesso ai propri dati personali. L'art
13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali
devono estratti e comunicati allinteressato in forma
intelligibile.
Riconosciuta, quindi, la legittimità delle richieste
del ricorrente, il Garante ha ordinato allazienda ospedaliera
di rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile
delle informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle
all'interessato, come prescrive la legge, tramite il medico
di fiducia o designato dalla Asl. All'azienda sono state inoltre
imputate le spese del procedimento, stabilite in 250 euro,
che dovranno essere versate direttamente a favore del ricorrente.
[Fonte: Garante della Privacy del
6 aprile 2003, tratto da Toscana Medica News]
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